L'associazione

Statuto

Obiettivi

Consiglio Direttivo

Comitato Scientifico

Statuto

 

Statuto dell’Associazione Italiana Malformazione di Arnold-Chiari Child
(AIMACHILD)

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Busto Arsizio l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione Italiana Malformazione di Arnold-Chiari Child” (AIMACHILD) in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede senza che ciò comporti la modifica dello statuto

Art. 2. L’ Associazione Italiana Malformazione di Arnold-Chiari Child, più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione si propone di operare nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da malformazione di Arnold Chiari e patologie correlate, con l’apporto determinante e prevalente dell’attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:
diffondere la conoscenza di queste patologie, incluse nella categoria delle malattie rare.
promuovere l’assistenza alle persone affette da patologia MALFORMAZIONE DI ARNOLD CHIARI E PATOLOGIE CORRELATE, nonché l’istruzione e l’educazione delle stesse persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie mediante opportune informazioni;
sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone affette da Malformazione di Arnold Chiari e patologie correlate;
sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
promuovere e curare i rapporti con le istituzioni sanitarie e gli Enti pubblici, e rappresentare nei loro confronti le esigenze e i bisogni delle persone affette da tali patologie rare;
effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;
promuovere rapporti con associazioni mediche e di ammalati nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
diffondere l’informazione e l’istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche.
L’Associazione provvede con ogni mezzo utile al raggiungimento dei propri fini e consentito dalla normativa di riferimento e a titolo esemplificativo: organizza eventi per la raccolta di fondi, convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
I soci di dividono nelle seguenti categorie:
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo .

Art. 10. La qualità di socio si perde:
per morte;
per morosità nel pagamento della quota associativa;
dietro presentazione di dimissioni scritte;
per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Sviluppo dell’associazione

Art. 13. In relazione agli sviluppi dell’attività sociale, l’Associazione potrà svilupparsi, attraverso la creazione di associazioni sorelle regionali in Italia e all’estero. Le associazioni saranno gestite da un loro Consiglio Direttivo, con funzioni di promozione, organizzazione, coordinamento e sviluppo dell’attività dell’Associazione nell’ambito territoriale cui è/sono preposto/i, e con facoltà di compiere gli atti e le operazioni inerenti e necessarie, secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione all'atto della costituzione.
Le associazioni condividono gli scopi sociali dell’associazione madre e si impegnano a seguire delle linee guida comuni da essa proposta, ma possono avere una propria autonomia dal punto di vista giuridico, patrimoniale ed amministrativo

Assemblea dei soci

Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di mail o lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 15. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 18. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
definisce il programma generale annuale di attività;
procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 19. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, anche consegnata a mano, o altra comunicazione equipollente (telefax, telegramma, posta elettronica) almeno 7 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
nomina il tesoriere e il segretario;
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
conferisce procure generali e speciali;
assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo ove ravvisi la necessità di coinvolgere medici appartenenti a varie specializzazioni può organizzare dei Comitati scientifici formati da persone di chiara competenza nella patologia Malformazione di Arnold Chiari e patologie correlate.

Il Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Il segretario è responsabile del sito internet relativo all'associazione, cura l’invio degli avvisi di convocazione dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 28. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 29. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
quote associative e contributi dei simpatizzanti;
contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:
beni immobili e mobili;
azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Clausola compromissoria

Art. 35. Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d’accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’Associazione; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile, salvi i casi in cui la legge ne consenta l’impugnazione avanti l’autorità giudiziaria.

Norma finale

Art. 36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.