L'associazione

Come diventare socio

Statuto

Obiettivi

Consiglio Direttivo

Bilanci

Comitato Scientifico

Statuto

   STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
MALFORMAZIONE DI ARNOLD - CHIARI CHILD ONLUS
(AIMACHILD ONLUS)

 

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, nonché nel rispetto della Legge 383 del 2000 degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Busto Arsizio l’associazione denominata “Associazione Italiana Malformazione di Arnold - Chiari Child ONLUS” (AIMA-CHILD ONLUS)”.

Art. 2. L’“Associazione Italiana Malformazione di Arnold - Chiari Child ONLUS”, più avanti chiamata per brevità semplicemente associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti affetti da malformazione di Arnold Chiari e patologie correlate. L’Associazione potrà far uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero dell’acronimo “onlus”.

 

Finalità - Attività

Art. 3. In base alla normativa vigente in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l’associazione opera nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a) n. 1 del D.Lgs. 460/97, effettuando quale attività istituzionale, a favore dei soci, l’erogazione di servizi di assistenza alle persone affette dalla patologia denominata MALFORMAZIONE DI ARNOLD CHIARI e patologie correlate. Per raggiungere tale obiettivo, l’associazione potrà svolgere qualunque attività di utilità sociale finalizzata a:

  • dare informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di mutuo aiuto;
  • promuovere l’istruzione e l’educazione delle stesse persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie incluse nella categoria delle malattie rare;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone affette da Malformazione di Arnold Chiari e patologie correlate;
  • sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
  • curare i rapporti con le istituzioni sanitarie e gli Enti pubblici, e rappresentare nei loro confronti le esigenze e i bisogni delle persone affette da tali patologie rare;
  • effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;
  • diffondere l’informazione e l’istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche;
  • promuovere rapporti con associazioni mediche e di ammalati nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri.
  • Promuovere la formazione in ambito sanitario.

Art. 4. L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Tra le attività accessorie l’associazione potrà inoltre ideare, progettare, realizzare e promuovere eventi pubblici occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, finalizzati alla raccolta di risorse economiche da destinare al finanziamento dei suddetti progetti aventi finalità sociali: il tutto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 2 del D.Lgs. 460/97, come trasfuso nell’art. 143 comma 3 del TUIR, e dalla Circolare 59/E del 2007, punti 6) e 7).   
Per il raggiungimento dei propri scopi, sempre in via accessoria e nei limiti della normativa di riferimento, l’associazione potrà inoltre concedere borse di studio, contribuire alla gestione di un sito internet che persegua le sue finalità, nonché curare l’edizione di stampe o pubblicazioni.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

 

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazionetutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione prendendo parte attiva alla sua vita, previa presentazione di formale domanda di adesione. Gli associati, persone fisiche, devono aver compiuto il 18° anno di età. L’Associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Art. 7. La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo e deve contenere le generalità, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del richiedente, l’eventuale legale rappresentante, nonché l’impegno al rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità entro trenta giorni dalla presentazione. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, da parte del Consiglio Direttivo, l’aspirante associato può fare ricorso in Assemblea entro trenta giorni.

Art. 8. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono svolte a titolo gratuito.

 

Diritti e doveri dei soci

 

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno inoltre il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal consiglio direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
  • per morosità nel pagamento della quota associativa;
  • esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a) b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

 

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite: ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/94 e dal D.L. n. 336/95 e relative modificazioni.

Assemblea dei soci

 

Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o  quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di mail o lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Essendo l’associazione di dimensione nazionale, è ammesso il voto per delega: ciascun socio però può essere latore di una sola delega.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento;
  • dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante invio di mail o a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente e li revoca;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; 
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. 

 

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

 

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

  • Art. 24. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presentaper l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  •  
  • Art. 25. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
  • quote associative;
  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
  • proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

 

Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione: è fatto divieto assoluto di distribuire fra gli associati anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle a esse direttamente connesse. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

 

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra Onlus con finalità analoghe o a fini di  utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

Norma finale

  • Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.